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PENSIONI DI REVERSIBILITA'  

 opposizione al taglieggiamento da parte di Inps ed altri........

Sentenza a favore del Cittadino ottenuta dall' Avv. Ignazio VIRGILIO con Studio in Firenze

Sono lieto di comunicare che mio fratello l'Avv. Virgilio ha ottenuto un lusinghiero successo presso la Corte dei Conti a favore di un suo Cliente in causa per la decurtazione della pensione di reversibilità derivante dal coniuge defunto.

per semplicità copio la mail appena ricevuta  (da Firenze a Milano il 15 marzo 2012)

Le pensioni di reversibilità insorte prima dell’entrata in vigore della legge 335/95 sono escluse dalla perequazione, cioè non sono adeguate al variare del costo della vita.

Esiste aperta violazione della norma costituzionale, secondo la quale qualsiasi prestazione previdenziale deve mantenere nel tempo il sua originaria adeguatezza, secondo l’art. 38 Cost.: vedi sul punto Cass. civ., Sez. Lavoro 7.7.2005 n. 14285, Corte di giustizia Unione Europea Sez. IV Sent. 20.10.2011 n.123, direttiva 2006/54/CE, Corte dei Conti Sezione Campania Sent. 1734/2010.

Per la Consulta il trattamento pensionistico, che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ha natura di retribuzione differita.

Ne consegue che la norma che vieta la perequazione sia palesemente incostituzionale.

 

L’ importo delle pensioni di reversibilità insorte dopo la legge 335/95 è cumulabile coi redditi del beneficiario solo nei limiti del 75,60 o 50 per cento della misura ordinaria se il reddito sia superiore rispettivamente a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps (in pratica, generalmente la reversibilità viene pesantemente decurtata rispetto alla misura ordinaria).

Anche qui la norma è palesemente incostituzionale rispetto ai principi di cui agli art.li 3,36 e 38, sia perché i redditi vengono considerati al lordo anzichè al netto.

Una prima volta la Consulta si è pronunciata sfavorevolmente, sottolineando che ciò avveniva solo per “esigenze di bilancio pubblico”, e malgrado che la violazione da parte del legislatore del limite della “ragionevolezza”.

 

La domanda da fare allora alla Ministra è: cosa intende fare il governo per ricondurre questa normativa nell’alveo della costituzionalità, della “ragionevolezza” e della evoluzione della materia in sede comunitaria?

 

Puoi dire che c’è in Firenze uno Studio legale (non so se sia opportuno fare il nome) che fa valere questi principi dinanzi la Corte dei Conti.

Se sei in contatto col Sindacato, digli che gli faccio avere una relazione in ordine al servizio che posso svolgere. Per avere questa relazione ti metto in contatto con l'esperto di pensioni (e' un ex funzionario della Inpdap): Dr. Filippo Di Felice tel. 328344360 e mail filippodifelice@hotmail.it.
Ti faccio telefonare.
Ciao Ignazio

Avv. Ignazio Virgilio - Tel. 0552341207 - Fax: 0557349949
E-mail : avvvirgilio@tiscali.it - avvvirgilio@gmail.com
Posta certificata : Ignazio.virgilio@firenze.pecavvocati.it

 

VIRGILIO STEMMA OKclip_image002

VIRGILIO Pietro ( detto CUTENSIS ) Giornalista P. (albo 86208)

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