NOIQUADRI.it di
Pietro VIRGILIO - Cutensis
PAGINA DUE : ovvero sintesi
dell'articolo scritto da Daniele Garavaglia su CORRIERE DELLE OPERE
luglio-agosto 2000 pagg. 23-24
e dellle evoluzioni del rapporto di lavoro atipico con la legge
BIAGI e la riforma del Collocamento
- Il fenomeno del lavoro atipico ha avuto negli anni 90 uno sviluppo
imponente
- le ragioni di questo sviluppo possono ricercarsi principalmente nel
superamento del modello fordista di produzione ( causa rivoluzione
tecnologica - sviluppo terziario - globalizzazione ) quindi esigenza di
maggiore flessibilitą nell'uso della mano d'opera.
- quindi oltre al lavoro subordinato, ampliamento del lavoro autonomo e
parasubordinato
- introduzione della nuova locozione : lavoro atipico
- individuazione delle competenze specifiche per il lavoratore e
connotato tipico dell' autonomia.
- " Certo e' che il lavoro atipicopone problemi di regolazione e tutela
dei lavoratori del tutto nuovi,di difficile soluzione sia per il
legislatore,sia per le organizzazioni sindacali, entrambi legati ad una
cultura ed una politica del diritto tutta costruita sulla centralitą del
lavoro subordinato e della tutela inderogabile per legge, o per contratto
collettivo.-"
- In tale contesto la Federazione Compagnia delle Opere Non Profit e
la Triplice ( Alai Cisl - Nidil Cgil e Cpo Uil ) firmano l'accordo per la
regolamentazione del lavoro atipico.-
- segue nell'articolo l'intervista a Paola Olivelli ordinario di
Diritto del lavoro e Preside della Facoltą di Giurisprudenza
dell'Universitą degli Studi di Macerata : Aspetti pił significativi
dell'accordo - risvolti dal punto di vista politico - aspetti
operativi dell'accordo.-
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Da quel lontano anno 2000 la legislazione ha macinato tutti i suoi
passi sino al raggiungimento di due tappe fondamentali :
- la legge BIAGI con tutti i suoi successivi sviluppi : e'
entrata in vigore il 24 ottobre 2003
- una data - quella del 24 ottobre 2004 - dalla quale in poi, la PRESTAZIONE
DI LAVORO per il lavoratore ( non imprenditore - non professionista iscritto
ad un Albo - non pensionato - o disoccupato con prestazioni
assolutamente saltuarie ) e' rigorosamente sottoposta alla disciplina della
riforma Biagi con nuove tipologie contrattuali e con la riforma del
collocamento:
riforma del Collocamento : il collocamento pubblico entra in
concorrenza con quello privato e la gestione della domanda e dell'offerta
viene affidata alle nuove AGENZIE DEL LAVORO ( autorizzate alla
somministrazione del lavoro - all'intermediazione - alla ricerca ed alla
selezione del personale - supporto alla ricollocazione ) queste Agenzie
non devono essere confuse con i CENTRI PER L'IMPIEGO dipendenti
dalla Provincia e che hanno sostituito il precedente Ufficio di Collocamento.-
Compiti : informazione e consulenza - orientamento - tirocini -
servizi di incontro domanda/offerta ( preselezione ).- Viene istituita la BORSA
CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO ( accessibile sia dal lavoratore che dalle
imprese senza intermediazione istituzionale ) per la Lombardia clicca su www.borsalavorolombardia.net
Sono soppresse le liste di collocamento ( ad eccezione del collocamento
ex art 16 ) ed e' cambiata la figura del disoccupato che viene sostituita con
quella di chi si dichiara immediatamente disponibile ( oltre a percepire
un reddito da lavoro inferiore ai 7500 euro - se dipendente - o 4500 - se libero
professionista od autonomo.-)
nuove tipologie contrattuali : oltre al lavoro a tempo indeterminato
ed al part-time, vanno identificate :
- lavoro a chiamata ( detto pure intermittente o job on call )
- lavoro in due ( detto pure ripartito o lavoro a coppia o job
sharing )
- lavoro in affitto ( gia' tipico delle agenzie interinali )
- lavoro occasionale e accessorio : realizzato attraverso la vendita
di appositi voucher dalle Agenzie del Lavoro per aiuto familiare ( del tipo
baby sitter,badanti per anziani, ripetizioni ecc. )
contratti atipici :
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione ( art. 48 )
- apprendistato per l'espletamento di un diritto-dovere di istruzione e
formazione ( art. 49 )
- apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione ( sempre art. 49 )
- contratti di inserimento ( sostituiscono quelli di formazione e lavoro )
- lavoro a progetto : definitiva sistemazione dei vecchi e ridicoli
co.co.co
tirocinio o stage : non e' un rapporto di lavoro ma uno
strumento di orientamento e formazione con programmi realizzati in contesti
aziendali e non ( max 12 mesi ) consulta http://europa.eu.int/coo/stages
disoccupazione : consulta il sito www.inps.it
aggiornamento del novembre 2005
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